PRESUPPOSTI PER L’ISTITUZIONE DEL PATENTINO PER LA VENDITA DI TABACCHI

Il patentino è un’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato.
Il patentino può essere rilasciato ad un esercente già dotato di altra licenza – prevalentemente licenza di somministrazione di cibi e bevande – a condizione che nel luogo prescelto vi sia un’esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti.
I patentini possono essere istituiti presso i luoghi elencati nell’art. 7, numero 2, del Decreto del Ministro delle Finanze n. 38 del 2013.
Ai fini del rilascio vengono valutati gli elementi indicati nel citato art. 7, n. 3, del su riportato D.M. n. 38 del 2013.
Nello specifico, il richiamato art. 7 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 38/2013 (rubricato “criteri per il rilascio di patentini) prevede espressamente che:

  1. Ai fini del rilascio di patentini l’Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
  2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché presso i seguenti esercizi:
    a) alberghi;
    b) stabilimenti balneari;
    c) sale “Bingo”;
    d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
    e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
    f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.
  3. Ai fini dell’adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano:
    a) l’orario prolungato dell’esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;
    b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;
    c) la distanza dell’esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri;
    d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;
    e) la redditività dell’esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;
    f) l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;
    g) l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

***

A tal proposito, si segnala la sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro – sez. I, del 3 ottobre 2012, n. 978, a mezzo della quale i giudici amministrativi hanno affermato il principio secondo cui “il patentino svolge una funzione integrativa e sussidiaria della normale rete formata dalle rivendite ed il suo rilascio deve essere valutato alla luce dell’utilità che potrebbe apportare al servizio per fronteggiare con un’offerta più comoda una domanda potenzialmente già presente nella zona di intervento”.
Dello stesso avviso è il T.A.R. Umbria – Perugia, secondo cui l’A.A.M.S., nel valutare le domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita dei tabacchi, deve essenzialmente avere riguardo alla tutela dei consumatori, i quali traggono evidente benefici dall’esistenza di una rete di vendita capillare e comodamente accessibile, strutturata su orari e modalità di offerta al pubblico differenziati, mentre è secondario l’interesse a salvaguardare la stabilità della rete di vendita, mediante la fissazione dei presupposti e limiti che condizionino l’apertura di nuovi punti vendita (T.A.R. Umbria – Perugia, sez. I, sentenza 13 gennaio 2012, n. 2).
A ciò si aggiunga il principio secondo cui “l’astratta previsione del rilascio di un patentino per la vendita di generi di monopolio non costituisce un duplicato della rete di vendita ordinaria, atteso che esso è posto in posizione di potenziamento e non di concorrenza con le rivendite ordinarie, considerando che con esso si intendono soddisfare esigenze per un’utenza particolare che, per orari o problemi logistici, non risulta agevolmente raggiungibile o adeguatamente servita dalle rivendite ordinarie” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, sentenza 16 maggio 2007, n. 5247; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, sentenza 9 marzo 2007, n. 457; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, sentenza 15 settembre 2006, n. 1453; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, sentenza 14 luglio 2005, n. 1131; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, sentenza 11 settembre 2009, n. 8604).

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