ONERI CONCESSORI: COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE

Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sulle controversie afferenti la determinazione e liquidazione dei contributi concessori edilizi e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 16 della L. 10/1977 e dell’art. 34 del D. Lgs. 80/1998 come innovato ex art. 7 della L. 205/2000 (norma, quest’ultima, ora trasfusa anche nell’art. 133 co. 1, lett. f, del Codice del processo amministrativo), come peraltro sostenuto costantemente dalla unanime giurisprudenza (tra le più recenti, TAR Sicilia Catania n. 58/2011; TAR Campania Napoli n. 7632/2009; Cass. SS.UU., n. 12114/2009; TAR Sardegna n. 1212/2008; TAR Campania Salerno n. 475/2008; C.G.A. n. 1026/2007; Cass. SS.UU., n. 12188/2007; Cass. SS.UU. n. 22514/2006).

Il termine di prescrizione applicabile alle richieste di pagamento degli oneri di urbanizzazione, secondo unanime giurisprudenza, è quello della prescrizione ordinaria, quindi decennale, decorrente dal rilascio della concessione (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 21 novembre 2014 n. 2978; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 agosto 2015, n. 1887; Cons. di Stato, Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332).

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